TRIBUTI - ICI - AREE EDIFICABILI - MANCATA CONOSCENZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLA NATURA DI AREA FABBRICABILE - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 20, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - ININFLUENZA.
Decidendo un ricorso in tema di assoggettamento all’ICI delle aree edificabili, la Corte -pronunciandosi per la prima volta in argomento - ha ritenuto ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente.
Testo Completo:
Sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009
(Sezione Tributaria Civile, Presidente Mario Cicala e relatore Sergio Bernardi)
Decidendo un ricorso in tema di assoggettamento all’ICI delle aree edificabili, la Corte -pronunciandosi per la prima volta in argomento - ha ritenuto ininfluente che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'osservanza di tale norma e non avendo tale inosservanza pregiudicato, nel caso concreto, la difesa del contribuente.
Testo Completo:
Sentenza n. 15558 del 2 luglio 2009
(Sezione Tributaria Civile, Presidente Mario Cicala e relatore Sergio Bernardi)