PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - PERIODO FERIALE - CUMULO FRA CAUSA SOGGETTA ALLA SOSPENSIONE E CAUSA NON SOGGETTA – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo delle cause, rispettivamente quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito, resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale cui è soggetta la causa di opposizione all’esecuzione, mentre, laddove il controcredito risulti eccedente, la sospensione non opera.
Testo Completo: Sentenza n. 5396 del 5 marzo 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)
Quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo delle cause, rispettivamente quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito, resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale cui è soggetta la causa di opposizione all’esecuzione, mentre, laddove il controcredito risulti eccedente, la sospensione non opera.
Testo Completo: Sentenza n. 5396 del 5 marzo 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)