REATI CONTRO LA P.A. - ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE – MEDICO CHIRURGO – INTERVENTO DI CHIRURGIA PLASTICA IN ANESTESIA LOCALE – NECESSITÀ DI APPOSITA ABILITAZIONE – ESCLUSIONE
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.
Testo Completo:
Sentenza n. 11004 del 26 febbraio 2009 – depositata il 12 marzo 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. P. Gramendola)
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.
Testo Completo:
Sentenza n. 11004 del 26 febbraio 2009 – depositata il 12 marzo 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore F. P. Gramendola)