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lunedì 23 marzo 2009

Cassazione civile, 20 febbraio 2009, sent. n. 4235

Cassazione civile, 20 febbraio 2009, sent. n. 4235
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ A. citò in giudizio il T. ed M.E.M., nonchè le rispettive compagnie d’assicurazione Comitas e SAI, per il risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione dello scontro delle autovetture dei convenuti, sulla prima delle quali egli era trasportato. A seguito della messa in liquidazione della Comitas, la causa venne riassunta nei confronti della Reale Mutua Ass.ni (quale rappresentante FGVS) ed, all’esito, il Tribunale di Milano condannò il T. al risarcimento del danno in favore dell’ A., ritenendolo unico responsabile del sinistro. La Corte d’appello della stessa città, in parziale riforma della prima sentenza, ha invece ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi per il 60% al M. e per il 40% al T.; poi, liquidato il danno, ha rilevato che la vittima, in appello, s’era limitato, a chiedere la conferma della prima sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il T. responsabile in via esclusiva del sinistro, senza nulla chiedere contro il M. e senza far valere in via di appello incidentale subordinato la solidarietà a sostegno della domanda di condanna per l’intero di uno solo dei responsabili solidali; ha, quindi, condannato il solo T. al pagamento di una somma corrispondente al 40% dell’intero importo risarcitorio liquidato; ha, infine, condannato l’ A. a restituire alla Reale Mutua Ass.ni la maggior somma percepita a titolo di pagamento provvisorio.Propone ricorso per cassazione l’ A. a mezzo di due motivi.Risponde con controricorso la Reale Mutua Ass.ni. L’ A. ha depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2055 e 1311 c.c., artt. 100 e 333 c.p.c., nonchè la carenza di motivazione, facendo rilevare di aver chiesto, sin dall’origine, la condanna in solido dei conducenti delle due vetture, sicchè, riconosciuta in appello la concorrente responsabilità del M., egli non aveva alcun onere di “far valere” (come erroneamente sostenuto dal giudice) la solidarietà in proprio favore, la quale opera per legge, salva espressa rinuncia del creditore (che nella specie non v’è stata). Aggiunge che un suo eventuale appello incidentale subordinato (come preteso in sentenza) sarebbe stato inammissibile, non essendo stato egli soccombente in primo grado.Il motivo è infondato.A norma dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.In primo grado, come s’è detto, l’infortunato aveva chiesto la condanna di entrambi i conducenti al risarcimento del danno. In sede di gravame l’ A. ha chiesto che fosse respinto l’appello della Comitas in L.C.A. e, quindi, confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il T. unico responsabile del sinistro e lo aveva condannato all’intero risarcimento del danno;ha chiesto che fosse dichiarato inammissibile, siccome tardivo, l’appello incidentale del T.; ha proposto appello incidentale affinchè il T., la Comitas in L.C.A. e la Reale Mutua Ass.ni fossero condannate a rimborsargli tutte le spese mediche da lui sostenute e documentate (cfr. le conclusioni del T. come riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata).L’infortunato non ha, dunque, riproposto in appello alcuna domanda nei confronti del M., con conseguente rinuncia a quella da lui proposta in primo grado. Il che ha comportato che il giudice d’appello, una volta accertata la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti (in parziale riforma della prima sentenza a seguito dell’appello della Comitas in L.C.A.) non aveva il potere di emettere condanna risarcitoria anche nei confronti del M..A riguardo il ricorrente fa inopportuno riferimento alle disposizioni degli artt. 2055 e 1311 c.c., in quanto è indiscusso che, astrattamente, sia configurabile la solidale responsabilità di coloro che concorsero a produrre il danno (solidarietà rispetto alla quale non v’è stata la rinuncia del creditore danneggiato), tuttavia nella specie manca in appello la specifica domanda diretta ad ottenere anche la condanna del corresponsabile, avendo piuttosto il creditore, in questo grado, esplicitamente rivolto la richiesta risarcitoria soltanto verso colui che in primo grado era stato ritenuto unico responsabile del sinistro.Può essere, dunque, enunciato il principio in virtù del quale: nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell’evento dannoso e contro di cui pronunci condanna all’integrale risarcimento, il danneggiato, per ottenere in appello anche la condanna di colui che il primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità (e al quale, invece, il giudice del gravame ha attribuito, a seguito di altrui appello, la corresponsabilità dell’evento), ha l’onere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di questo, altrimenti quella sua originaria si intende rinunciata ed il giudice d’appello correttamente pronunzia condanna di parziale risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno per intero.B) Il secondo motivo censura la sentenza per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, facendo rilevare che la Reale Mutua aveva chiesto la condanna dell’ A. a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado sul presupposto che fosse lui stesso e non il T. alla guida dell’autovettura; per il caso, invece, di riconoscimento in appello della responsabilità esclusiva o concorrente del M., la Reale Mutua aveva chiesto la condanna della SAI (assicuratrice del M.) e non dell’ A. al rimborso di quanto già corrisposto al danneggiato. Sicchè, la condanna alla restituzione sarebbe stata emessa “ultra petita”.L’infondatezza del motivo emerge dalla lettura delle conclusioni assunte dalla Reale Mutua in appello (cfr. l’epigrafe della sentenza impugnata) dalla quale risulta la domanda restitutoria rivolta anche nei confronti dell’ A..In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009