In tema di imposta comunale sugli immobili, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione, nella dichiarazione (come nella denunzia di variazione) di cui all' art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione, costituisce omessa dichiarazione (o denunzia) dello stesso cespite, ed è punibile, ai sensi del comma 1 dell' art. 14 dello stesso d.lgs., a titolo di "omessa presentazione della dichiarazione o denuncia" e non già, ai sensi del comma 2 della stessa norma, quale "dichiarazione o denuncia ... infedeli".
Testo Completo:
Sentenza n. 932 del 16 gennaio 2009(Sezione Tributaria, Presidente E. Papa, Relatore D'Alonzo Michele)
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Sentenza n. 932 del 16 gennaio 2009(Sezione Tributaria, Presidente E. Papa, Relatore D'Alonzo Michele)