La S.C. ha analizzato, ai fini della configurabilità del reato già previsto dall’art. 181 e oggi dall’art. 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58 del 1998), la nozione di “altri artifizi” idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Secondo la Corte, per qualificare come artificioso un mezzo in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta.
Testo Completo:
Sentenza n. 2063 del 2 ottobre 2008 - depositata il 20 gennaio 2009(Sezione Quinta Penale, Presidente D. Nardi, Relatore R. L. Calabrese)
Testo Completo:
Sentenza n. 2063 del 2 ottobre 2008 - depositata il 20 gennaio 2009(Sezione Quinta Penale, Presidente D. Nardi, Relatore R. L. Calabrese)