La Corte, in un caso di condanna per omicidio colposo di una detenuta per omessa tempestiva diagnosi della patologia che la affliggeva da parte dei medici penitenziari che erano a vario titolo entrati in contatto con la stessa all’interno dell’istituto carcerario, ha ribadito che l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è la fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l’obbligo di agire a tutela della salute e della vita, ma ha allo stesso tempo precisato che tale obbligo non può assumere una estensione astratta e illimitata, bensì deve essere definito nell’ambito di organizzazioni mediche complesse tenendo conto delle competenze specialistiche specifiche dei sanitari coinvolti nel trattamento terapeutico e delle relazioni gerarchiche tra gli stessi intercorrenti.
Testo Completo:
Sentenza n. 1866 del 2 dicembre 2008 - depositata il 19 gennaio 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore C. Licari)
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Sentenza n. 1866 del 2 dicembre 2008 - depositata il 19 gennaio 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore C. Licari)