La somministrazione del test anti HIV presuppone, anche nei casi di necessità clinica, che il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre ed ha diritto di prestare o negare il proprio consenso – da cui si può prescindere solo in caso di obbiettiva ed indifferibile urgenza del trattamento sanitario ovvero per specifiche esigenze di interesse pubblico - in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente, restando onere del personale sanitario adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del diritto del paziente alla riservatezza e ad evitare la diffusione a terzi dei dati relativi all’esito del test e alle condizioni di salute del paziente medesimo.
Testo Completo:
Sentenza n. 2468 del 30 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Lanzillo)
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Sentenza n. 2468 del 30 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Lanzillo)