DIVISIONE EREDITARIA - PLURALITA' DI TITOLI DI COMPROPRIETA' - UNICA DIVISIONE - POSSIBILITA' - CRITERI
Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.
Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.
DIVISIONE EREDITARIA - BENI IMMOBILI - STIMA - DECORSO DEL TEMPO
Nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione; tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenuto "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso.
Testo Completo:
Sentenza n. 3029 del 6 febbraio 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Mazzacane)
Testo Completo:
Sentenza n. 3029 del 6 febbraio 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Mazzacane)