Con la decisione in esame, le Sezioni Unite - in una fattispecie di estorsione in concorso nella quale uno dei ricorrenti lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, già riconosciuta al solo concorrente che aveva provveduto al risarcimento del danno alla persona offesa -, dopo aver precisato che la condotta riparatrice non si fonde nella struttura unitaria del reato di cui all’art.110 c.p. ed aver escluso l’operatività dell’art.118 c.p., diretto a dettare per i singoli compartecipi i criteri di imputazione delle conseguenze degli elementi accidentali dell’illecito concorsuale nella sua struttura monistica, hanno affermato il principio che l’estensione dell’attenuante del risarcimento del danno al colpevole non può discendere dal semplice soddisfacimento dell’obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l’estinzione delle obbligazioni da illecito, ciò in quanto nei reati dolosi si richiede “una concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato”, in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l’altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento.
Testo Completo:
Sentenza n. 5941 del 22 gennaio 2009 - depositata l'11 febbraio 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)
Testo Completo:
Sentenza n. 5941 del 22 gennaio 2009 - depositata l'11 febbraio 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. S. Agrò)