In tema di imposte dirette, le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno confermato l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 20398 del 21/10/2005, ammettendo, anche in riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 6-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la possibilità di dichiarare inopponibili all'Amministrazione finanziaria i benefici fiscali derivanti dalle operazioni comunemente denominate "dividend washing" (acquisto di azioni da un fondo comune d'investi-mento o da una SICAV e successiva rivendita delle medesime azioni alla stessa società venditrice, dopo la percezione dei dividendi, ad un prezzo inferiore a quello di acquisto) e "dividend stripping" (costituzione, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente), qualora le stesse ri-sultino poste in essere al solo scopo di eludere la disciplina fiscale dei redditi di partecipazione, non apparendo giustificate da ragioni economicamente apprezzabili. Tale inopponibilità, ad avviso delle Sezioni Unite, dev'essere dichiarata in applicazione di un principio generale antielusivo, riconduci-bile al divieto dell'abuso del diritto, che per i tributi non armonizzati - è stato precisato - trova fon-damento nell'art. 53 Cost., ed è rilevabile anche d'ufficio, salvo che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di le-gittimità) dalla necessità di indagini di fatto.
Testo Completo:
Sentenza n. 30055 del 23 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. D'Alessandro)
Testo Completo:
Sentenza n. 30055 del 23 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. D'Alessandro)