Risolvendo il contrasto di giurisprudenza insorto in tema di decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. – nel testo antecedente alla modifica recata dalla legge n. 263 del 2005 – le Sezioni Unite hanno affermato che l’adempimento da parte dell’intimato degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza fa sì che l’ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., mentre per la decorrenza anche del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. occorre una nuova notifica dell’ordinanza, con l’attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all’emanazione della sentenza.
Testo Completo:
Sentenza n. 30054 del 23 dicembre 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)
Testo Completo:
Sentenza n. 30054 del 23 dicembre 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)