La Corte si è pronunciata sulla risarcibilità del danno esistenziale da demansionamento e, pur inquadrandolo (sulla scia delle SU n. 26972/08) nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, ha affermato che il detto danno (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va allegato dal danneggiato e dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni.
Testo Completo:
Sentenza n. 29832 del 19 dicembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore Ianniruberto )
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Sentenza n. 29832 del 19 dicembre 2008(Sezione Lavoro, Presidente e Relatore Ianniruberto )