Con la decisione in questione la Corte – adita in fase cautelare a seguito di reiezione da parte del Tribunale del riesame della richiesta di revoca/sostituzione di misura cautelare per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa – ha affermato che non costituisce elemento tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (valutabile ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.) l’avvenuto trasferimento dell’indagato, pubblico dipendente, ad ufficio diverso non più funzionale alla commissione del delitto contestato, ciò in quanto – osserva la Corte – il dipendente resta pur sempre incardinato nella P.A. e può continuare ad avvalersi delle relazioni allacciate nel tempo all’interno della P.A. al fine di continuare a rendersi utile al sodalizio.
Testo Completo:
Sentenza n. 28780 del 3 giugno 2008 - depositata il 10 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore V. Rotundo)
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Sentenza n. 28780 del 3 giugno 2008 - depositata il 10 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore V. Rotundo)