Con la decisione in questione la Corte, soffermandosi sulla disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2005 in tema di Mandato di Arresto Europeo –, chiamata a valutare la legittimità del provvedimento di consegna disposto dall’A.G. italiana su richiesta di arresto proveniente dalla Germania per il reato di evasione fiscale ivi commesso da cittadino italiano -, dopo aver rilevato che, tra i reati per cui era stata richiesta la consegna, vi era anche l’omesso pagamento dell’imposta comunale sulle attività commerciali, ha anzitutto affermato l’assenza del requisito della doppia punibilità in materia di reati fiscali, in quanto, anche ove si ritenesse equiparabile tale imposta alla IRAP, la consegna non può essere disposta in quanto riferibile a fatto non previsto come reato dalla legge italiana ma come illecito amministrativo; in secondo luogo, in relazione alla previsione dell’inapplicabilità del MAE ai reati commessi anteriormente al 7 agosto 2002 (art. 40), ha ulteriormente affermato che, non essendo previsto nel codice penale tedesco un istituto analogo a quello del reato continuato, non sussistono i presupposti per ritenere le varie condotte unificate in un unico reato che abbia avuto come ultima manifestazione criminosa una condotta realizzata dopo la predetta data.
Testo Completo:
Sentenza n. 28139 del 4 luglio 2008 - depositata il 9 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Conti)
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Sentenza n. 28139 del 4 luglio 2008 - depositata il 9 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Conti)