GIURISDIZIONE – FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI REGISTRATI – CREDITI POSTI A FONDAMENTO – RILEVANZA – GIURISDIZIONE RIPARTITA TRA GIUDICE TRIBUTARIO E ORDINARIO - FATTISPECIE
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS).
Testo Completo:
Ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Nella specie è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS).
Testo Completo:
Ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta