GIURISDIZIONE – SANZIONE CONSEGUENTE AL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA – GIUDICE TRIBUTARIO - FONDAMENTO
Le controversie concernenti sanzioni irrogate da uffici finanziari in seguito a furto di energia elettrica spettano alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001 – anche dopo la parziale dichiarazione di illegittimità della suddetta disposizione ad opera della sent. n. 130 del 2008 – trattandosi di sanzioni conseguenti a violazioni attinenti a tributi, quale l’imposta erariale sull’energia elettrica, prevista da una norma tributaria (art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995).
Testo Completo:
Sentenza n. 14827 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)
Le controversie concernenti sanzioni irrogate da uffici finanziari in seguito a furto di energia elettrica spettano alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448 del 2001 – anche dopo la parziale dichiarazione di illegittimità della suddetta disposizione ad opera della sent. n. 130 del 2008 – trattandosi di sanzioni conseguenti a violazioni attinenti a tributi, quale l’imposta erariale sull’energia elettrica, prevista da una norma tributaria (art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995).
Testo Completo:
Sentenza n. 14827 del 5 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta)