La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a cio’ che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, puo’ essere liberamente osservata dagli estranei senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non puo’ vantare alcuna pretesa alla riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno).
Testo Completo:
Sentenza n. 40577 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)
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Sentenza n. 40577 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)