In data 13 gennaio 2009 sono state depositate le sentenze emesse il 25 settembre 2008, ric. Magistris e altri, nn. 1149-1150-1151-1152/2009, con le quali le Sezioni Unite Penali hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la sanzione di inutilizzabilità della prova, prevista per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, opera esclusivamente nel dibattimento. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno rilevato che l’articolo 16 quater della legge 15 marzo 1991 n. 82 , introdotto dall’articolo 14 della legge n. 45 del 2001, prevede una inutilizzabilità parziale e di portata debole, che rientra nell’ambito delle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale. Ciò implica che le dichiarazioni rese dal collaborante oltre i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono certamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, ed in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, nonché nel corso dell’ udienza preliminare e nel giudizio abbreviato.Nella sentenza n. 1150, ric. Correnti, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la predetta inutilizzabilità resta normativamente limitata alle dichiarazioni raccolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, mentre risultano del tutto legittime ed utilizzabili le dichiarazioni tardive del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.
Testo Completo:
Sentenza n. 1149 del 25 settembre 2008 - depositata il 13 gennaio 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore G. Marasca)
Testo Completo:
Sentenza n. 1149 del 25 settembre 2008 - depositata il 13 gennaio 2009(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore G. Marasca)