Costituisce causa di revoca del fallimento la sua apertura per effetto di istanza proposta da legali investiti di una procura limitata alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; la stessa revoca, inoltre, configura titolo per la responsabilità aggravata, ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ., a carico di tali anomali istanti, eventualmente in concorso, come nella specie, con la società fallita che si sia resa irreperibile e non abbia partecipato all’istruttoria prefallimentare, evitando così di segnalare che il credito, nel frattempo, era stato estinto per pagamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)
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Sentenza n. 28226 del 26 novembre 2008(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore R. Rordorf)