CONTRATTO PRELIMINARE - PRELIMINARE DI PRELIMINARE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - INTERESSE DELLE PARTI ALLA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO - CONTENUTI - VIOLAZIONE DELL'ACCORDO - RESPONSABILITA' - NATURA
Sentenza n. 4628 del 06/03/2015
Le Sezioni Unite Civili, a composizione di contrasto, hanno ritenuto valida e produttiva di effetti la stipulazione di contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativa ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), se sia configurabile un interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione di contenuti negoziali. La violazione di tale accordo costituisce fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto.
Presidente: L. A. Rovelli