PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI - SANZIONI - SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI BENI EQUIVALENTI AL VALORE DEL PROFITTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AD IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO - ESCLUSIONE - VERIFICA DELLE RAGIONI DEI TERZI SUI BENI - COMPETENZA - GIUDICE PENALE
Sentenza n. 11170 ud. 19/03/2015 - deposito del 17/03/2015
Con sentenza depositata il 17 marzo 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi:
- “il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001”;
- “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare”.