Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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mercoledì 18 febbraio 2015

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - IPOTECA RILASCIATA DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE PER UN DEBITO SOCIALE.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - IPOTECA RILASCIATA DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE PER UN DEBITO SOCIALE.


Sentenza n. 3022 del 16/02/2015

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza), hanno ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fall. (decisione avente effetti limitati al concordato preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma).
 


Presidente: L. A. Rovelli
Relatore: V. Ragonesi

venerdì 13 febbraio 2015

ESECUZIONE – PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI – PENE ACCESSORIE – INCIDENTE DI ESECUZIONE – RETTIFICA DELLA PENA ACCESSORIA ERRONEAMENTE APPLICATA – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI

ESECUZIONE – PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI – PENE ACCESSORIE – INCIDENTE DI ESECUZIONE – RETTIFICA DELLA PENA ACCESSORIA ERRONEAMENTE APPLICATA – AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI

Sentenza n. 6240 ud. 27/11/2014 - deposito del 12/02/2015

Con sentenza depositata il 12 febbraio 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: “L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem da parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, purchè essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità) nella specie e nella durata, e non derivi da un errore valutativo del giudice della cognizione”.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: S. Amoresano

mercoledì 11 febbraio 2015

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - UNIONI OMOAFFETTIVE – REGIME MATRIMONIALE – MANCATA ESTENSIONE – LEGITTIMITA’ – INDIVIDUAZIONE DI FORME DI GARANZIA E RICONOSCIMENTO – DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE.

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - UNIONI OMOAFFETTIVE – REGIME MATRIMONIALE – MANCATA ESTENSIONE – LEGITTIMITA’ – INDIVIDUAZIONE DI FORME DI GARANZIA E RICONOSCIMENTO – DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE.

Sentenza n. 2400 del 09/02/2015

È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di procedere alle pubblicazione di matrimonio) alle unioni omoaffettive in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, il cui approdo non può ritenersi superato dalle successive decisioni della Corte di Strasburgo, ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali presupponga – come anche ribadito nella successiva sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale – l’individuazione di adeguate forme di garanzia e di riconoscimento, la cui determinazione appartiene alla discrezionalità del legislatore.


Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: M. Acierno


venerdì 6 febbraio 2015

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - TEST ALCOLIMETRICO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE EX ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - TERMINE PER LA DEDUCIBILITA' - ENTRO LA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - TEST ALCOLIMETRICO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE EX ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - TERMINE PER LA DEDUCIBILITA' - ENTRO LA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Sentenza n. 5396 ud. 29/01/2015 - deposito del 05/02/2015

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito:
- che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
- che, in relazione all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l'indagato o l'imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).



Presidente: G.Santacroce
Relatore: G.Conti

martedì 3 febbraio 2015

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) – PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - LIMITI DI DURATA - CONTEMPORANEO IMPEGNO PROFESSIONALE – APPLICAZIONE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) – PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - LIMITI DI DURATA - CONTEMPORANEO IMPEGNO PROFESSIONALE – APPLICAZIONE.

Sentenza n. 4909 ud. 18/12/2014 - deposito del 02/02/2015

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno statuito che il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato fino ad un termine massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: V. Romis

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – NATURA PREVENTIVA – CONSEGUENZE – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – ART. 200 COD. PEN. – APPLICABILITÀ

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – NATURA PREVENTIVA – CONSEGUENZE – SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – ART. 200 COD. PEN. – APPLICABILITÀ

Sentenza n. 4880 ud. 26/06/2014 - deposito del 02/02/2015

Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che le modifiche introdotte all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 dalle leggi n. 126 del 2008 e n. 95 del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità in caso di successione di leggi nel tempo della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: P.A. Bruno