FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - IPOTECA RILASCIATA DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE PER UN DEBITO SOCIALE.
Sentenza n. 3022 del 16/02/2015
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza), hanno ritenuto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società risponde integralmente dell'obbligazione assunta, anche a seguito dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione dall’art. 184 legge fall. (decisione avente effetti limitati al concordato preventivo disciplinato dalle norme della legge fallimentare anteriori alla riforma).