INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - TEST ALCOLIMETRICO - OMESSO AVVISO AL DIFENSORE EX ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - TERMINE PER LA DEDUCIBILITA' - ENTRO LA DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Sentenza n. 5396 ud. 29/01/2015 - deposito del 05/02/2015
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto tra le Sezioni semplici, hanno stabilito:
- che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
- che, in relazione all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l'indagato o l'imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).