Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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domenica 27 novembre 2011

GIURISDIZIONE – GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA

GIURISDIZIONE – GIUDICATO IMPLICITO SULLA QUESTIONE RELATIVA



Le Sezioni Unite hanno affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. contro la decisione del Consiglio di Stato ove il motivo di cassazione si fondi sull'allegazione che la decisione sulla spettanza della giurisdizione, tuttavia assunta, era preclusa per essersi in precedenza formato il giudicato sulla questione. Nella stessa sentenza, le S.U. hanno individuato le condizioni per il passaggio in giudicato della decisione implicita sulla giurisdizione in caso di rigetto di ricorso da parte del TAR.

Sentenza n. 23306 del 9 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P. Vittoria)

REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE

REATI CONTRO LA PERSONA – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE - INIZIATIVE TURISTICHE - NATURA DEL REATO - MODALITA' DI COMMISSIONE

Con la decisione in esame la Corte, affrontando per la prima volta la questione relativa alla natura del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.), ha affermato che si tratta di reato comune, non essendo necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa; che, ancora, si tratta di reato eventualmente abituale, essendo sufficiente a configurarlo anche l’organizzazione di una sola trasferta; che, inoltre, colui che organizza il viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in questione, analogamente al partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, mentre risponde del reato in questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti; che, infine, lo scambio preventivo di informazioni facilitanti gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione, configura il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile.

Sentenza n. 42053 del 20 settembre 2011 depositata il 16 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)

GIUDICE DI PACE – RICORSO IMMEDIATO – RINUNCIA – EFFETTI – REMISSIONE DI QUERELA

GIUDICE DI PACE – RICORSO IMMEDIATO – RINUNCIA – EFFETTI – REMISSIONE DI QUERELA

Le Corte ha affermato che la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex art. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela conseguendone, in caso di accettazione dell’imputato, l’estinzione del reato.



Testo Completo: Sentenza n. 42427 del 5 ottobre 2011 depositata il 17 novembre 2011



(Sezione Terza Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore C. Squassoni)



domenica 20 novembre 2011

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL G.A.

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DECRETO MINISTERIALE DI REVOCA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL G.A.

La S.C., pronunziandosi per la prima volta sull’interpretazione del combinato disposto degli art. 199 e 37, terzo comma , della legge fall., il quale ultimo, dopo la riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto il reclamo alla corte d’appello contro il decreto di revoca del curatore, ha stabilito che il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore resta impugnabile innanzi al giudice amministrativo.



Testo Completo: Ordinanza n. 22378 del 27 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Spirito)



IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO STRAORDINARIO – ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI.

IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – RICORSO STRAORDINARIO – ERRORE DI FATTO SULLA PRESCRIZIONE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI.



Le Sezioni Unite, nel ribadire che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del ricorso straordinario consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, hanno precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio straordinario. Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha quindi ulteriormente precisato che non può essere in radice esclusa la stessa configurabilità di un errore di fatto sulla prescrizione, come invece sostenuto da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, rimanendo inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. tutte le volte che il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.



Sentenza n. 37505 del 14 luglio 2011 - depositata il 18 ottobre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente A. Grassi, Relatore F. Ippolito)

IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE – DEPOSITO DI ATTI

In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. (ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).



Testo Completo: Sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011



(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore A. Amatucci)



CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TERMINE RAGIONEVOLE - PRESCRIZIONE E DECADENZA

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TERMINE RAGIONEVOLE - PRESCRIZIONE E DECADENZA

La Sez. I ha rimesso al Primo Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione, sulla quale ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, sui rapporti tra prescrizione e decadenza dall’azione per l’equa riparazione, in particolare sulla decorrenza del termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001.



Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 21380 del 17 novembre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore F. Forte)



CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - CONTROLLO DI GESTIONE - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - CONTROLLO DI GESTIONE - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI



La Corte di Cassazione ha stabilito che gli ordini e i collegi professionali non sono sottoposti al controllo di gestione della Corte dei conti.



Sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011



(Sezione Prima Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore C. Piccininni)

PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - LIMITI

PATTEGGIAMENTO – AZIONE CIVILE - RIFUSIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - AMMISSIBILITA' - LIMITI



Con la decisione in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui “è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.



Sentenza n. 40288 del 14 luglio 2011 - depositata il 7 novembre 2011



(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Cassano)

lunedì 7 novembre 2011

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - REATI ANTERIORI E DIVERSI - MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - POSSIBILITA' - PRECLUSIONE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - REATI ANTERIORI E DIVERSI - MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - POSSIBILITA' - PRECLUSIONE

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall’art. 32 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d’arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, deve ritenersi preclusa per i suddetti reati, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall’autorità giudiziaria spagnola è stata assolta dai reati oggetto del m.a.e. e, nel frattempo, processata in stato di libertà nell’ambito di un procedimento per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata).

Sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011 - depositata il 28 ottobre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore E. Calvanese)