Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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venerdì 26 novembre 2010

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE PUBBLICO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE PUBBLICO

La Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui all’art. 3, comma 26, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica.

Sentenza n. 40830 del 3 giugno 2010 - depositata il 18 novembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore S. F. Mannino)

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DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE PUBBLICO

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO – NOZIONE DI ENTE PUBBLICO

La Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l’ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l’organismo pubblico di cui all’art. 3, comma 26, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetto al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica.

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/40830_11_10.pdf

(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore S. F. Mannino)

PATTEGGIAMENTO – AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITA’ – DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – CONSEGUENZE

PATTEGGIAMENTO – AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITA’ – DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – CONSEGUENZE
La Corte ha affermato che deve essere annullata la sentenza di patteggiamento di una pena determinata tenendo conto dell’aggravante della clandestinità di cui all’art. 61 n. 11 bis cod. pen., atteso che tale disposizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 249 del 2010 della Corte Cost.

Testo Completo: Sentenza n. 40836 del 17 novembre 2010 - depositata il 18 novembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore G. Paoloni)


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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA PER GLI STESSI FATTI ALLA BASE DEL M.A.E. - IPOTESI DI RIFIUTO DELLA CONSEGNA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. O), L. N. 69/2005

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA PER GLI STESSI FATTI ALLA BASE DEL M.A.E. - IPOTESI DI RIFIUTO DELLA CONSEGNA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. O), L. N. 69/2005

In tema di mandato di arresto europeo, sussiste il motivo ostativo alla consegna di cui all’art. 18, comma primo, lett. o), della L. n. 69/2005, quando nei confronti della persona ricercata dall’autorità giudiziaria estera sia in corso un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l’ipotesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’U.E.. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica di Bulgaria per fatti di reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la decisione di consegna, dovendo la Corte distrettuale verificare la coincidenza delle condotte descritte nel m.a.e. con quelle, apparentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di condanna di primo grado, pronunciata in Italia nei confronti della medesima persona ricercata dall’autorità bulgara).

Sentenza n. 41370 del 16 novembre 2010 - depositata il 23 novembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Conti)


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lunedì 22 novembre 2010

SENTENZA – CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI – CORRELAZIONE CON I REATI PER I QUALI VI E’ STATA CONDANNA – NECESSITA’

SENTENZA – CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI – CORRELAZIONE CON I REATI PER I QUALI VI E’ STATA CONDANNA – NECESSITA’
La Corte, intervenendo sulla modifica, operata dall’art.67, comma secondo, lett. a), della l . n. 69 del 2009, dell’art. 535, comma primo, cod. proc. pen. (per effetto della quale non figura più espressamente menzionata la correlazione tra spese poste a carico dell’imputato e reati cui la condanna del medesimo si riferisce), ha chiarito come una tale correlazione sia tutt’ora da considerare quale presupposto necessario della condanna alle spese; alla luce infatti della contestuale soppressione del comma secondo dell’art. 535, mediante la quale, al vincolo di solidarietà tra coimputati condannati alle spese, è stato in sostanza sostituito l’accollo “pro quota” delle medesime, il legislatore ha evidentemente ritenuto non più necessaria la precisazione prima contenuta al comma primo; e del resto, ha sottolineato ancora la Corte, l’attuale testo del comma primo, limitandosi a stabilire che la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali, non potrebbe di per sé essere logicamente interpretato se non nel senso di ritenere che queste ultime siano soltanto quelle relative ai reati per cui l’imputato sia stato condannato.

Testo Completo: Sentenza n. 39736 del 22 settembre 2010 - depositata l'11 novembre 2010

(Sezione Terza Penale, Presidente G. De Maio, Relatore A. Franco)


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SEQUESTRO PENALE – ESECUZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 - NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZA

SEQUESTRO PENALE – ESECUZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94 - NATURA PROCESSUALE - CONSEGUENZA
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che le nuove formalità previste dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., in tema di esecuzione del sequestro preventivo, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma nono, della L. 15 luglio 2009, n. 94, avendo natura processuale, si applicano ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore, dovendosi quindi osservare, per i fatti antecedenti, le formalità previste per il sequestro probatorio.


Sentenza n. 40481 del 27 ottobre 2010 - depositata il 16 novembre 2010

(Sezione Terza Penale, Presidente e Relatore A. M. Lombardi)


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mercoledì 17 novembre 2010

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE

CIRCOLAZIONE STRADALE – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - TASSO ALCOOLEMICO - ART. 186, COMMA 1, LETT. A), COD. STRADA - DEPENALIZZAZIONE - CONSEGUENZE
La Corte di cassazione ha preso atto che la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, l. n. 120 del 2010, ed ha ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità – irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 l. n. 689 del 1981, richiamata dall’art. 194 Cod. strada), e non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

Testo Completo: Sentenza n. 38692 del 28 settembre 2010 - depositata il 3 novembre 2010

(Sezione Quarta Penale, Presidente A. Morgigni, Relatore L. Bianchi)


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giovedì 11 novembre 2010

DISABILITA' - NORMATIVA DI SETTORE - INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

DISABILITA' - NORMATIVA DI SETTORE - INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
Il diritto all’assistenza socio-sanitaria del disabile è un diritto assoluto ed inviolabile che, pur non potendo godere di un regime di riconoscimento automatico, non può subire limitazioni od impedimenti dovuti ai procedimenti amministrativi relativi al suo formale riconoscimento, una volta che sia accertata, in concreto, l’esistenza e la gravità dell’handicap, posto che, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 Cost. della normativa di settore e sulla base dell’esame delle fonti costituzionali europee (la Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, attualmente trasfusa nel Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore il 2 dicembre 2009 ), può desumersi che nell’Unione europea è garantito un alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna. Pertanto, le somme eventualmente anticipate dal privato per agevolare l’inserimento, del portatore di handicap, in struttura assistenziale (casa famiglia), indicata dai servizi socio sanitari comunali, proprio in considerazione dell’accertamento della gravità della disabilità, non possono essere negate a chi le ha versate a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo al formale riconoscimento di tale condizione, posto che l’insorgenza del diritto alle prestazioni socio sanitarie deve essere fatto risalire alla data del verificato accertamento della condizione di grave handicap che ha determinato l’attivazione dei servizi pubblici di sostegno.

Testo Completo: Sentenza n. 18378 del 6 agosto 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore F. Uccella)


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STRANIERO - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL GENITORE IRREGOLARE - CONDIZIONI

STRANIERO - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL GENITORE IRREGOLARE - CONDIZIONI
Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio.

Testo Completo: Sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)


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PROCESSO CIVILE – SENTENZE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – REGIME IMPUGNATORIO.

PROCESSO CIVILE – SENTENZE IN TEMA DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – REGIME IMPUGNATORIO.


Le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 sono soggette a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; le sentenze che hanno deciso opposizioni alle esecuzioni, pubblicate successivamente alla predetta data del 4 luglio 2009, sono invece appellabili in virtù del nuovo regime impugnatorio dell’art. 616 cod. proc. civ. come novellato dalla legge n. 69 del 2009.

Testo Completo: Ordinanza n. 20324 del 27 settembre 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)



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