DISABILITA' - NORMATIVA DI SETTORE - INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA
Il diritto all’assistenza socio-sanitaria del disabile è un diritto assoluto ed inviolabile che, pur non potendo godere di un regime di riconoscimento automatico, non può subire limitazioni od impedimenti dovuti ai procedimenti amministrativi relativi al suo formale riconoscimento, una volta che sia accertata, in concreto, l’esistenza e la gravità dell’handicap, posto che, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 Cost. della normativa di settore e sulla base dell’esame delle fonti costituzionali europee (la Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, attualmente trasfusa nel Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore il 2 dicembre 2009 ), può desumersi che nell’Unione europea è garantito un alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna. Pertanto, le somme eventualmente anticipate dal privato per agevolare l’inserimento, del portatore di handicap, in struttura assistenziale (casa famiglia), indicata dai servizi socio sanitari comunali, proprio in considerazione dell’accertamento della gravità della disabilità, non possono essere negate a chi le ha versate a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo al formale riconoscimento di tale condizione, posto che l’insorgenza del diritto alle prestazioni socio sanitarie deve essere fatto risalire alla data del verificato accertamento della condizione di grave handicap che ha determinato l’attivazione dei servizi pubblici di sostegno.
Testo Completo: Sentenza n. 18378 del 6 agosto 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore F. Uccella)
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Il diritto all’assistenza socio-sanitaria del disabile è un diritto assoluto ed inviolabile che, pur non potendo godere di un regime di riconoscimento automatico, non può subire limitazioni od impedimenti dovuti ai procedimenti amministrativi relativi al suo formale riconoscimento, una volta che sia accertata, in concreto, l’esistenza e la gravità dell’handicap, posto che, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 Cost. della normativa di settore e sulla base dell’esame delle fonti costituzionali europee (la Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, attualmente trasfusa nel Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore il 2 dicembre 2009 ), può desumersi che nell’Unione europea è garantito un alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna. Pertanto, le somme eventualmente anticipate dal privato per agevolare l’inserimento, del portatore di handicap, in struttura assistenziale (casa famiglia), indicata dai servizi socio sanitari comunali, proprio in considerazione dell’accertamento della gravità della disabilità, non possono essere negate a chi le ha versate a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo al formale riconoscimento di tale condizione, posto che l’insorgenza del diritto alle prestazioni socio sanitarie deve essere fatto risalire alla data del verificato accertamento della condizione di grave handicap che ha determinato l’attivazione dei servizi pubblici di sostegno.
Testo Completo: Sentenza n. 18378 del 6 agosto 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore F. Uccella)
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