RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - TERMINE PER LA DECISIONE - APPLICAZIONE ALLA FASE IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE
La Corte ha stabilito che il termine perentorio previsto dall’art. 17 della 21 legge 69/2005 entro il quale deve essere emessa la decisione sulla consegna riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di Cassazione. Secondo la Corte, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo alla prima sentenza, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna - rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale - tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione e rinvio della consegna. Inoltre, ha aggiunto che quando, come nel caso di specie, il mandato d'arresto europeo si riferisce all'esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva, vi è comunque sempre il parametro costituito dall'entità della pena residua da eseguire.
Testo Completo: Ordinanza n. 25870 del 5 luglio 2010 - depositata il 6 luglio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)
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La Corte ha stabilito che il termine perentorio previsto dall’art. 17 della 21 legge 69/2005 entro il quale deve essere emessa la decisione sulla consegna riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di Cassazione. Secondo la Corte, la mancata previsione di un termine predeterminato assoluto di scadenza della custodia cautelare, successivo alla prima sentenza, non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna - rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale - tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione e rinvio della consegna. Inoltre, ha aggiunto che quando, come nel caso di specie, il mandato d'arresto europeo si riferisce all'esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva, vi è comunque sempre il parametro costituito dall'entità della pena residua da eseguire.
Testo Completo: Ordinanza n. 25870 del 5 luglio 2010 - depositata il 6 luglio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)
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