IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La S.C., in materia di protezione internazionale, alla luce delle particolarità del rito, ha fornito una interpretazione sistematica e complessiva delle norme regolatrici del processo per cassazione promosso con ricorso ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, come successivamente integrato e modificato.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La S.C., in tema di ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, ha affermato che l’esistenza, a carico del richiedente la protezione, di una misura cautelare giurisdizionale emessa dal paese di provenienza per propaganda a favore di una organizzazione terroristica non è sufficiente ad escludere il fumus persecutionis, dovendo il giudice, avvalendosi dei suoi poteri di indagine ed informazione, verificare la situazione del paese ove dovrebbe operare il rientro e riscontrare, alla luce del fatto addebitato e non del mero nomen juris della contestazione, la riconducibilità delle condotte all’area della legittima espressione del dissenso ovvero a quella dell’incitamento vietato alla lotta armata.
Testo Completo: Ordinanza n. 17576 del 27 luglio 2010
(Sezione Sesta Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Macioce)
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La S.C., in materia di protezione internazionale, alla luce delle particolarità del rito, ha fornito una interpretazione sistematica e complessiva delle norme regolatrici del processo per cassazione promosso con ricorso ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, come successivamente integrato e modificato.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
La S.C., in tema di ricorso avverso il diniego di protezione internazionale, ha affermato che l’esistenza, a carico del richiedente la protezione, di una misura cautelare giurisdizionale emessa dal paese di provenienza per propaganda a favore di una organizzazione terroristica non è sufficiente ad escludere il fumus persecutionis, dovendo il giudice, avvalendosi dei suoi poteri di indagine ed informazione, verificare la situazione del paese ove dovrebbe operare il rientro e riscontrare, alla luce del fatto addebitato e non del mero nomen juris della contestazione, la riconducibilità delle condotte all’area della legittima espressione del dissenso ovvero a quella dell’incitamento vietato alla lotta armata.
Testo Completo: Ordinanza n. 17576 del 27 luglio 2010
(Sezione Sesta Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore L. Macioce)
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