PROCEDIMENTO CIVILE – OMESSA PRONUNZIA SULL’ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE – AMMISSIBILITA’ DEL PROCEDIMENTO DI CORREZIONE – SUSSISTENZA- FONDAMENTO
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.
Testo Completo: Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)
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In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.
Testo Completo: Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)
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