GIUDIZIO CIVILE E PENALE – DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE – CONTESTUALE DECISIONE DEL GRAVAME AI SOLI EFFETTI CIVILI – CONFERMA DELLA CONDANNA ALLE RESTITUZIONI E AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione.
Testo Completo: Sentenza n. 14921 del 21 giugno 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante)
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Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione.
Testo Completo: Sentenza n. 14921 del 21 giugno 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante)
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