RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA – CONSENSO INFORMATO - OBBLIGO DEL MEDICO - SUSSISTENZA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottopor visi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione.
Testo Completo: Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. B. Petti)
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Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e questo non riesca per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottopor visi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all’autodeterminazione.
Testo Completo: Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore G. B. Petti)
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