RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DECISIONE - CONDIZIONI OSTATIVE - APPELLABILITA' DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
In tema di estradizione processuale per l’estero, il principio dell’appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non puo’ essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell’estradando ai sensi dell’art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina).
Testo Completo: Sentenza n. 5006 del 28 gennaio 2010 - depositata l'8 febbraio 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Paoloni)
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In tema di estradizione processuale per l’estero, il principio dell’appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non puo’ essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell’estradando ai sensi dell’art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina).
Testo Completo: Sentenza n. 5006 del 28 gennaio 2010 - depositata l'8 febbraio 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Paoloni)
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