PROCESSO CIVILE - OMESSA PRONUNCIA – CASSAZIONE CON RINVIO – NECESSITA’ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione è legittimata ad omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che trattasi di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Testo Completo: Sentenza n. 2313 del 1° febbraio 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore P. D'Ascola)
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Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione è legittimata ad omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che trattasi di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Testo Completo: Sentenza n. 2313 del 1° febbraio 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore P. D'Ascola)
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