RESPONSABILITA’ CIVILE – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Nel caso di omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni in ragione del ritardo non ha natura extracontrattuale ma indennitaria per attività non antigiuridica dello Stato, derivando da una obbligazione “ex lege” dello Stato, e il relativo risarcimento prescinde dalla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato in modo da assicurare un’idonea compensazione della perdita subita, restando soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione.
Testo Completo:
Sentenza n. 9147 del 17 aprile 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. Picone)
Nel caso di omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni in ragione del ritardo non ha natura extracontrattuale ma indennitaria per attività non antigiuridica dello Stato, derivando da una obbligazione “ex lege” dello Stato, e il relativo risarcimento prescinde dalla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato in modo da assicurare un’idonea compensazione della perdita subita, restando soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione.
Testo Completo:
Sentenza n. 9147 del 17 aprile 2009 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore P. Picone)