LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - OPZIONE PER L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE
La facoltà di chiedere al datore di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, è tempestivamente esercitata con la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale entro il termine di trenta giorni, ancorché la richiesta venga recapitata dopo la scadenza del termine decadenziale.
Testo Completo:
Sentenza n. 6335 del 16 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)
La facoltà di chiedere al datore di lavoro un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, è tempestivamente esercitata con la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale entro il termine di trenta giorni, ancorché la richiesta venga recapitata dopo la scadenza del termine decadenziale.
Testo Completo:
Sentenza n. 6335 del 16 marzo 2009(Sezione Lavoro, Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Stile)