ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE - CAUZIONE DEL CREDITORE - OBBLIGO DI PRESTAZIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO IN DEPOSITO GIUDIZIARIO - COSTITUZIONE IN DEPOSITO PRESSO BANCA DI CCT - EQUIPOLLENZA- ESCLUSIONE
Quando il giudice impone la prestazione di una cauzione, determinandone le modalità ai sensi dell’art. 119 cod. proc. civ. e condizionando a tale adempimento l’esercizio di un potere della parte, come l’inizio dell’esecuzione forzata, se la parte onerata ritiene impossibile dar corso alla prestazione stessa deve sollecitare il giudice a mutare le modalità di prestazione della cauzione (a meno che non sia previsto un mezzo di controllo del potere giudiziale). A tale istanza la parte è tenuta anche se l’impossibilità è riferita a sopravvenute modifiche normative come, nella specie, la privatizzazione delle Poste e la dematerializzazione dei titoli di Stato, dedotte quali ragioni di incompatibilità con riguardo al r.d. 10 marzo 1910, n. 149. In difetto, l’aver provveduto a prestare una cauzione di pari importo - in titoli CCT costituiti in deposito bancario soggetto ad ordine del giudice, anziché in deposito giudiziario di titoli di Stato – non assolve la parte dal suo onere, conseguendone la perdita del potere di iniziare l’esecuzione forzata.
Testo Completo:
Sentenza n. 4334 del 23 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L.F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)
Quando il giudice impone la prestazione di una cauzione, determinandone le modalità ai sensi dell’art. 119 cod. proc. civ. e condizionando a tale adempimento l’esercizio di un potere della parte, come l’inizio dell’esecuzione forzata, se la parte onerata ritiene impossibile dar corso alla prestazione stessa deve sollecitare il giudice a mutare le modalità di prestazione della cauzione (a meno che non sia previsto un mezzo di controllo del potere giudiziale). A tale istanza la parte è tenuta anche se l’impossibilità è riferita a sopravvenute modifiche normative come, nella specie, la privatizzazione delle Poste e la dematerializzazione dei titoli di Stato, dedotte quali ragioni di incompatibilità con riguardo al r.d. 10 marzo 1910, n. 149. In difetto, l’aver provveduto a prestare una cauzione di pari importo - in titoli CCT costituiti in deposito bancario soggetto ad ordine del giudice, anziché in deposito giudiziario di titoli di Stato – non assolve la parte dal suo onere, conseguendone la perdita del potere di iniziare l’esecuzione forzata.
Testo Completo:
Sentenza n. 4334 del 23 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L.F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)