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lunedì 2 marzo 2009

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RICICLAGGIO - DELITTO PRESUPPOSTO - INDIVIDUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO - AMMISSIBILITA'

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – RICICLAGGIO - DELITTO PRESUPPOSTO - INDIVIDUAZIONE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO - AMMISSIBILITA' - ILLECITA CONCORRENZA CON VIOLENZA O MINACCIA - AMMISSIBILITA'
Con la decisione in esame, la Suprema Corte - adita in sede cautelare in una fattispecie nella quale era contestato ai coindagati il delitto di concorso nel tentativo di riciclaggio di denaro provento di attività di concorrenza sleale violenta e minatoria nonché da attività criminose poste in essere da esponenti di un sodalizio criminoso camorristico – ha affermato: a) che il delitto presupposto del riciclaggio può essere costituito non solo dai reati – fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l’associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen., in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti da reati fine ma dalla condotta costitutiva dell’associazione mafiosa; b) che il riciclaggio è configurabile in riferimento al delitto presupposto costituito dal reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza ex art. 513 bis cod. pen.

Testo Completo:
Sentenza n. 1439 del 27 novembre 2008 - depositata il 16 gennaio 2009(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore G. Silvestri)