GIUDIZIO – IMPEDIMENTO A COMPARIRE DEL DIFENSORE - IMPEDIMENTO DI UNO SOLO DEI DUE DIFENSORI - ERRONEO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che l’impedimento legittimo di uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputato, non consentendo il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., non comporta – in caso erroneo accoglimento dell’istanza da parte del giudice - la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma primo, lett. c), cod. pen.
Testo Completo:
Sentenza n. 10822 del 29 gennaio 2009 - depositata il 12 marzo 2009(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore L. Marini)
Con la decisione in esame la Corte ha affermato che l’impedimento legittimo di uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputato, non consentendo il rinvio dell’udienza ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., non comporta – in caso erroneo accoglimento dell’istanza da parte del giudice - la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma primo, lett. c), cod. pen.
Testo Completo:
Sentenza n. 10822 del 29 gennaio 2009 - depositata il 12 marzo 2009(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore L. Marini)