Un articolo di stampa che attribuisca ad un soggetto il fatto storico di essere stato rinviato a giudizio per un reato più grave di quello effettivamente oggetto di rinvio a giudizio comporta ugualmente la configurabilità della diffamazione e le conseguenti responsabilità sul piano civile, posto che il pubblico di lettori è per di più generalmente privo di esperienza giuridica e non avvezzo, pertanto, a percepire la differenza di gravità tra i reati.
Testo Completo:
Sentenza n. 3340 dell'11 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)
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Sentenza n. 3340 dell'11 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)