Lo spedizioniere, che non concluda direttamente il contratto di trasporto e concluda in luogo di esso, senza autorizzazione o necessità, un altro contratto di spedizione, sostituendo così altri a sé nell’esecuzione del mandato, assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto, di cui risponde in ogni caso, anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dal medesimo sostituto stipulato con il vettore, e salvo che provi che il danno si sarebbe prodotto comunque.
Testo Completo:
Sentenza n. 3354 dell'11 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore N. Fico)
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