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lunedì 23 febbraio 2009

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA DI BOB - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI

Posto che l’attività di organizzazione di una manifestazione sportiva agonistica connotata, secondo esperienza, da elevata possibilità di incidenti dannosi, come nel caso di una gara di bob, costituisce attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., nella misura in cui espone gli atleti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte da errori compiuti dai medesimi nel corso della gara, ai fini dell’accertamento della responsabilità degli organizzatori, in caso di incidente, occorre verificare se detta pericolosità sia stata o meno aumentata, in concreto, da difetti od errori nella predisposizione delle normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.

Testo Completo:
Sentenza n. 3528 del 13 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente e Relatore P. Vittoria)