In materia di divisione ereditaria, poiché non è prevista una norma analoga a quella dettata dall'art. 1115 cod. civ. in materia di divisione ordinaria, ove eredi legittimi siano soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di loro ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali prediposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 cod. civ.
Testo Completo:
Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante)
Testo Completo:
Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante)