Risolvendo un contrasto di giurisprudenza in tema di applicabilità dei benefici fiscali alle Fondazioni bancarie, nel sistema previgente alla emanazione del d.lgs. n. 153 del 1999, le S.U. hanno affermato che il compito che il legislatore ha assegnato agli enti conferenti non appare compatibile con quelli propri degli enti a fiscalità privilegiata, né risulta la prova che l’attività svolta in concreto fosse sussumibile ai modelli legislativi invocati per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Testo Completo:
Sentenza n. 1576 del 22 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)
Testo Completo:
Sentenza n. 1576 del 22 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)