Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.
Testo Completo:
Sentenza n. 973 del 16 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D. Calabrese)
Testo Completo:
Sentenza n. 973 del 16 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D. Calabrese)