Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era stata applicata all’indagato una misura cautelare detentiva per violazione dell’art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006 da parte di un G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell’entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. in L. 14 luglio 2008 n. 123), la S.C. ha affermato che il giudice collegiale divenuto competente, in sede di rinnovazione della misura nel termine di gg. 20 previsto dall’art. 3 della citata normativa - salvo quanto già chiarito dalle Sez. Un. 2001, Zaccardi -, non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.
Testo Completo:
Sentenza n. 46029 del 6 novembre 2008 - depositata il 12 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)
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Sentenza n. 46029 del 6 novembre 2008 - depositata il 12 dicembre 2008(Sezione Terza Penale, Presidente A. Grassi, Relatore P. Onorato)