Il fallimento del debitore, pendendo il giudizio di revocatoria ordinaria promossa contro di lui dal creditore ex art.2901 cod. civ., permette al curatore sia di subentrare nel relativo processo sia di proporre ex novo la medesima azione, ex art.66 legge fall.; in entrambi i casi la legittimazione processuale dell’organo concorsuale è comunque esclusiva, non potendo cumularsi a quella del creditore singolare, data la finalità tipica ed essenziale dell’azione revocatoria, cioè consentire il soddisfacimento esecutivo, derivando da tale sbocco inevitabile la perdita di interesse attuale per il creditore. L’azione di quest’ultimo, se esercitata, diviene dunque improcedibile.
Testo Completo:
Sentenza n. 29420 del 17 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)
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Sentenza n. 29420 del 17 dicembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)