Il promuovimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore ex art.2901 cod. civ., pur permettendo al curatore del successivo fallimento di subentrare nel relativo processo ovvero di proporre ex novo la medesima azione, ex art.66 legge fall., non esclude, in caso di inerzia dell’organo concorsuale,la prosecuzione dell’azione del creditore individuale.
Testo Completo:
Sentenza n. 29421 del 17 dicembre 2008(Sezioni Unite, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)
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Sentenza n. 29421 del 17 dicembre 2008(Sezioni Unite, Presidente V. Carbone, Relatore R. Rordorf)