In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.
Testo Completo:
Sentenza n. 1073 del 16 gennaio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore L. Mazziotti Di Celso)
Testo Completo:
Sentenza n. 1073 del 16 gennaio 2008(Sezione Seconda Civile, Presidente O. Schettino, Relatore L. Mazziotti Di Celso)