La S.C. ha affermato che non ricorrono gli estremi per la successione nel contratto di locazione - ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978 - del coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo qualora il provvedimento di omologazione della separazione personale sia successivo alla cessazione “de iure” del medesimo contratto di locazione in quanto, in tal caso, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione “de facto” dell’immobile già condotto in locazione. Ne consegue, secondo i giudici di legittimità, che, in siffatta ipotesi, al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone, vantando il predetto coniuge soltanto un’occupazione di mero fatto susseguente ad altra occupazione senza titolo e spettando, invece, il diritto a ripetere dette somme esclusivamente all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile ovvero a chi, sempre in mora in ordine a tale restituzione, sia comunque subentrato al primo quando il rapporto di locazione era in corso “de iure”.
Testo Completo:
Sentenza n. 1952 del 27 gennaio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Mazza, Relatore G. Federico)
Testo Completo:
Sentenza n. 1952 del 27 gennaio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Mazza, Relatore G. Federico)